Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d’impresa, di cui all'allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d’imposta non spetta per:
- gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento - articolo 1, Dl 34/2019)
- gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018