Credito d’imposta beni strumentali: i chiarimenti sulla dicitura in fattura

In data 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli 438 (acquisizione del bene a titolo di proprietà) e 439 (acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria) ha fornito gli attesi chiarimenti volti a dirimere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali.

Nella Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) dispone, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
  • l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  • la corretta determinazione dei costi agevolabili.
La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Nelle risposte menzionate l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti, i quali confermano la necessità di rendere le fatture, e gli altri documenti, “parlanti”, pena la revoca dell’agevolazione, ma contemporaneamente suggeriscono come regolarizzare ex-post l’omessa indicazione in fattura, e negli altri documenti rilevanti, della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Andiamo a vedere come:
  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
  • la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all'articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:
  • in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione