In data 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli 438 (acquisizione del bene a titolo di proprietà) e 439 (acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria) ha fornito gli attesi chiarimenti volti a dirimere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali. La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”. Nelle risposte menzionate l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti, i quali confermano la necessità di rendere le fatture, e gli altri documenti, “parlanti”, pena la revoca dell’agevolazione, ma contemporaneamente suggeriscono come regolarizzare ex-post l’omessa indicazione in fattura, e negli altri documenti rilevanti, della dicitura recante i riferimenti di Legge. Andiamo a vedere come: Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all'articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:
Nella Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) dispone, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare: